Lo Statuto


Statuto dell’associazione di volontariato “WORKLINK”


Art. 1

1. E’ costituita con sede e segreteria in Via di Donna Olimpia n. 35, l’associazione di volontariato denominata WORKLINK, ai sensi della legge 266/91, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

2. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.
 

Art. 2

1. Gli scopi perseguiti dall’associazione sono:

a) svolgere attività nel settore della formazione, destinata prevalentemente a      soggetti in cerca di prima occupazione, disoccupati ed inoccupati;

b) approfondire la risoluzione di problemi con autorità, enti sociali ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con riferimento ai seguenti aspetti istituzionali:   
- assistenza sociale,
- formazione, orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro;

c) svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone;

d) creare un’attività di sostegno per la formazione e la ricerca di lavoro.

2. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

4. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

5. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
 

Art. 3

1. L’organizzazione ha una durata illimitata e non ha fini di lucro.

2. Si scioglie per delibera unanime dell’assemblea dei soci aventi diritto di voto.
 

Art. 4

1. Sono aderenti all’organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

3. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- espulsione, deliberata dal comitato in seguito ad atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o a gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

4. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
 

Art. 5

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere le attività preventivamente deliberate dagli organi sociali e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione.

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare  gratuitamente e volontariamente la propria attività.


Art. 6
 
1. Sono organi dell’organizzazione:
- l’assemblea;
- il comitato;
- il presidente.


Art. 7

1. L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione in regola con il versamento della quota sociale.

2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

4. L’assemblea, in prima convocazione, è da considerarsi regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto;  in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti.

7. L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- apportare modifiche allo statuto.
 

Art. 8

1. Il comitato è eletto dall’assemblea ed è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 11 membri; di volta in volta l'assemblea ne fissa il numero.

2. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, ogni 3 mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Perché la convocazione sia valida, occorre almeno un preavviso di 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

4. Il comitato ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea;
- eleggere il presidente e il vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti.
 

Art. 9

1.     Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del comitato, è eletto da quest’ultimo a maggioranza dei voti.

2.     Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 7, comma 2, 3 e 7.

3. Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente del comitato più anziano di età.
 

Art. 10

1. Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al comitato entro il mese di Marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione e della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.
 

Art. 11

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Qualora, nel corso del triennio, sia necessaria una sostituzione, essa avviene col socio che segue nella graduatoria della votazione; in ogni caso la sostituzione decade allo scadere del triennio medesimo.


Art. 12

1. L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
 

Art. 13

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
 

Art. 14

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
 

Art. 15

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione
 

Art. 16

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.