Statuto dell’associazione di volontariato
“WORKLINK”
Art. 1
1. E’ costituita con sede e segreteria in Via di Donna
Olimpia n. 35, l’associazione di volontariato denominata
WORKLINK, ai sensi della legge 266/91, che persegue il fine esclusivo
della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono
democratici.
Art. 2
1. Gli scopi perseguiti dall’associazione sono:
a) svolgere attività nel settore della formazione, destinata
prevalentemente a
soggetti in cerca di prima occupazione, disoccupati ed inoccupati;
b) approfondire la risoluzione di problemi con autorità,
enti sociali ed altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale con riferimento ai seguenti aspetti
istituzionali:
- assistenza sociale,
- formazione, orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro;
c) svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per
il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone;
d) creare un’attività di sostegno per la
formazione e la ricerca di lavoro.
2. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento
degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione con gli
Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e
della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti
aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
3. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra
attività culturale o ricreativa e potrà compiere
qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
per il migliore raggiungimento dei propri fini.
4. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo
di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le
attività marginali previste dalla legislazione vigente.
5. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di
solidarietà.
Art. 3
1. L’organizzazione ha una durata illimitata e non ha fini di
lucro.
2. Si scioglie per delibera unanime dell’assemblea dei soci
aventi diritto di voto.
Art. 4
1. Sono aderenti all’organizzazione quelli che sottoscrivono
il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di
adesione è accolta dal comitato.
2. Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di
accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno
due anni;
- morte;
- espulsione, deliberata dal comitato in seguito ad atti compiuti in
contrasto a quanto previsto dal presente statuto o a gravi motivi che
rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
4. L'attività dei volontari non potrà essere
retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. I soci prestano la
loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono
stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. Ai
volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata entro i limiti che
l'organizzazione fisserà annualmente. Gli associati che
abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono
richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell'associazione stessa.
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non
possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
Art. 5
1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare
direttamente o per delega, a svolgere le attività
preventivamente deliberate dagli organi sociali e a recedere
dall’appartenenza all’organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto,
a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare
fissato dall’assemblea e a prestare gratuitamente e
volontariamente la propria attività.
Art. 6
1. Sono organi dell’organizzazione:
- l’assemblea;
- il comitato;
- il presidente.
Art. 7
1. L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti
all’organizzazione in regola con il versamento della quota
sociale.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è
convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta
all’anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente
lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno
un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla
convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e
l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La
convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da
persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione
raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto
giorni prima della data della riunione o mediante affissione
dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede
almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e
posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati
l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di
prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può
essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso
giorno della prima convocazione.
4. L’assemblea, in prima convocazione, è da
considerarsi regolarmente costituita quando sono presenti la
metà più uno degli aventi diritto di
voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
presenti.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di
più di una delega.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti.
7. L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei
contributi a carico degli aderenti;
- apportare modifiche allo statuto.
Art. 8
1. Il comitato è eletto dall’assemblea ed
è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 11
membri; di volta in volta l'assemblea ne fissa il numero.
2. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, ogni 3 mesi
e quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. In tale seconda
ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della
richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre almeno un
preavviso di 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da
quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione
sia consegnata a mano.
4. Il comitato ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea i
bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall’assemblea;
- eleggere il presidente e il vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti.
Art. 9
1. Il presidente, che
è anche presidente dell’assemblea e del comitato,
è eletto da quest’ultimo a maggioranza dei voti.
2. Esso cessa dalla carica
secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a
quanto disposto nel precedente articolo 7, comma 2, 3 e 7.
3. Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei
confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni
dell’assemblea e del comitato.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative
funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente del comitato
più anziano di età.
Art. 10
1. Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro
degli aderenti;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei
verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo da sottoporre al comitato entro il mese di Marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità
dell’organizzazione e della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in
conformità alle decisioni del comitato.
Art. 11
1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre
anni e possono essere riconfermate.
2. Qualora, nel corso del triennio, sia necessaria una sostituzione,
essa avviene col socio che segue nella graduatoria della votazione; in
ogni caso la sostituzione decade allo scadere del triennio medesimo.
Art. 12
1. L’organizzazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a
qualunque titolo.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme
congiunte del presidente e del segretario.
Art. 13
1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata
dall’assemblea. Essa è annuale e non è
frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita
della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non
possono partecipare alle riunioni dell’assemblea
né prendere parte alle attività
dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
Art. 14
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci
preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i
lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Art. 15
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque
aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza
assoluta degli aderenti all’organizzazione
Art. 16
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al
Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.